Le opere di eliminazione delle barriere architettoniche hanno l’obiettivo di favorire il superamento e la rimozione di qualsiasi ostacolo che:
- limita o nega l'uso di spazi, edifici, strutture a tutti i cittadini
- impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea.
Gli interventi che eliminano le barriere architettoniche sono soggetti a disciplina specifica e possono usufruire di contributi regionali.
Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. b).
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore che incidono sulla disciplina dell'attività edilizia
- le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e quelle relative all'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Le opere per realizzare ascensori esterni e le opere che alterano la sagoma di un edificio richiedono i titoli abilitativi previsti per la tipologia specifica di intervento:
- nuova costruzione e ampliamento
- ristrutturazione edilizia
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo.
Negli altri casi, pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.